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Sez. L, Sentenza n. 16998 del 18/08/2005 (Rv. 583304 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - GRAVIDANZA | Cessazione del rapporto - Inizio del periodo di astensione obbligatoria entro i sessanta giorni dalla cessazione - Indennità di maternità - Misura - Retribuzione percepita nel mese precedente alla cessazione del rapporto - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-08-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583304-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - GRAVIDANZA

In materia di indennità giornaliera per il periodo di astensione obbligatoria per maternità ai sensi della legge n. 1204 del 1971 (in fattispecie in cui non è applicabile il d.lgs. n. 151 del 2001), nell'ipotesi in cui il rapporto di lavoro è cessato ed il periodo di astensione obbligatoria è iniziato entro i successivi sessanta giorni, l'indennità di maternità va calcolata facendo riferimento alla retribuzione percepita nel mese immediatamente precedente alla cessazione del rapporto e non a quella del mese precedente l'inizio dell'astensione obbligatoria, dovendosi interpretare l'art. 17 - applicabile alla fattispecie, ma privo di una regola specifica sulla misura dell'indennità - e l'art.16, della suddetta legge, in modo simmetrico, alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze Corte cost. n. 132 del 1991 e n. 271 del 1999), secondo i quali l'indennità è diretta ad assicurare alla donna lavoratrice la possibilità di vivere l'evento senza una radicale riduzione del tenore di vita, atteso che se si adottasse l'altro criterio l'indennità potrebbe essere anche del tutto irrisoria o addirittura pari a zero (nel caso in cui la lavoratrice inizi il periodo di astensione il sessantesimo giorno dopo la cessazione del rapporto).

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 15 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 16 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)