Sez. L, Sentenza n. 12812 del 01/12/1992 (Rv. 479817 - 01)
Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Convenzioni (medici, ambulatori, istituti di cura) | Tra U.S.L. e strutture private di diagnostica strumentale e di laboratorio - Tariffe stabilite dagli accordi nazionali - Modificazioni - Procedure relative - Attivazione - Diritto soggettivo del privato - Insussistenza - Modificazioni delle U.S.L. in sede locale o del giudice in via sostitutiva della mancata attuazione - Inammissibilità.
Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Convenzioni (medici, ambulatori, istituti di cura)
Nel sistema di convenzionamento fra unità sanitarie e strutture private di diagnostica strumentale e di laboratorio - che deve avvenire secondo convenzioni conformi ad accordi nazionali (stipulati da Governo, regioni ed ANCI con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative) - le tariffe stabilite da tali accordi, del cui contenuto le convenzioni particolari stipulate dalle unità sanitarie locali sono meramente riproduttive, possono essere modificate solo con le procedure previste negli accordi nazionali medesimi (nella specie, art. 4 dell'accordo 22 febbraio 1980), per l'attivazione delle quali non è configurabile un diritto soggettivo del privato; pertanto, in mancanza dell'attuazione di tali procedure (finalizzate - ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833 del 1978 - all'uniformità su tutto il territorio nazionale del trattamento economico dei soggetti convenzionati), è escluso sia il potere dell'U.S.L. di modificare in sede locale le tariffe sia il potere del giudice ordinario di determinare in via sostitutiva tali tariffe nella controversia fra U.S.L. e soggetto convenzionato.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)