Sez. L, Sentenza n. 4123 del 29/04/1994 (Rv. 486406 - 01)
Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Convenzioni (medici, ambulatori, istituti di cura) | Tariffe relative al rapporto fra le U.S.L. ed i medici convenzionati - Modificazione - Mezzi - Diritto soggettivo del privato al riguardo - Esclusione - Potere sostitutivo dal giudice nella determinazione delle tariffe oggetto di controversia fra U.S.L. e medico convenzionato - Insussistenza.
Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Convenzioni (medici, ambulatori, istituti di cura)
Le tariffe stabilite dagli accordi collettivi per la disciplina del rapporto fra le U.S.L. ed i medici convenzionati possono essere modificate solo con le particolari procedure previste negli accordi medesimi, per la cui attuazione non è configurabile un diritto soggettivo del privato. Ne consegue che, mancando tale attivazione, è escluso il potere del giudice di determinare in via sostitutiva le tariffe medesime nella controversia fra la U.S.L. e il medico convenzionato.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 25 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 44, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)