Sez. U, Ordinanza n. 19889 del 22/09/2014 (Rv. 632993 - 01)
URBANISTICA - GIURISDIZIONE | Demolizione di manufatto abusivo - Competenza concorrente ed autonoma del giudice penale e della amministrazione comunale - Conseguenze in tema di giurisdizione.
URBANISTICA - GIURISDIZIONE
Il potere di demolizione di un manufatto, e quello, propedeutico, di sgombero, spetta in maniera autonoma e concorrente al giudice penale ed alla amministrazione comunale, sicché ove il provvedimento sia stato adottato dalla P.A., la controversia, nella quale si contesti le spettanze del potere dell'amministrazione ovvero le modalità in cui esso è esercitato, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, senza che assuma rilievo che la misura sia stata posta in essere a seguito di ingiunzione di demolizione indirizzata al Comune da una Procura della Repubblica, in esito ad una sentenza irrevocabile di condanna per reati edilizi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 novies, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)