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Sez. U, Sentenza n. 1392 del 23/02/1990 (Rv. 465496 - 01)

URBANISTICA - CONCESSIONE (E LICENZA) EDILIZIA - IN GENERE - GIURISDIZIONE - SANZIONI PER ABUSI EDILIZI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1990-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465496-01

URBANISTICA - CONCESSIONE (E LICENZA) EDILIZIA - IN GENERE - GIURISDIZIONE - SANZIONI PER ABUSI EDILIZI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - ESTENSIONE.*

La giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 16 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, in tema di sanzioni per abusi edilizi, deve essere affermata, in caso di opere che siano state dal comune demolite a spese del costruttore perché eseguite in assenza od in totale difformità dalla concessione, anche quando si controverta sui limiti dell'intervento demolitorio, sulla congruità delle spese di cui il comune stesso chieda il rimborso, ovvero sull'asporto e l'appropriazione dei materiali provenienti dalla demolizione, trattandosi di aspetti e modalità dell'Esercizio del potere sanzionatorio. (V 4118/83, mass n 429071).*

Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 15 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)