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Sez. 5, Sentenza n. 26650 del 18/12/2009 (Rv. 611075 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | ICI - Pluralità di immobili - Accertamento e relativa decadenza - Riferimento a ciascun cespite - Necessità - Conseguenze - Primo accertamento relativo ad alcuni immobili - Richiesta di revisione da parte del contribuente - Secondo accertamento esteso ad altri cespiti - Legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611075-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

L'ICI non è un'imposta "cumulativa" sulla massa patrimoniale, ma la relativa obbligazione nasce e va tempestivamente accertata in riferimento a ciascun immobile, secondo la classificazione dettata dall'art. 2 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli) e sulla base di distinti criteri di valutazione previsti dall'art. 5. Pertanto, la richiesta di revisione avanzate dal contribuente in ordine ad un avviso di accertamento o di liquidazione avente ad oggetto alcuni immobili non legittima l'emissione di un nuovo avviso esteso ad altri immobili (ancorché con riduzione dell'originaria complessiva pretesa), non avendo la predetta richiesta l'effetto di rimettere in termini l'Ufficio ai fini dell'esercizio del potere impositivo relativamente ad immobili per i quali sia incorso in decadenza.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)