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Sez. 5, Sentenza n. 21445 del 09/10/2009 (Rv. 610273 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Determinazione della base imponibile - Immobili adibiti ad attività industriali privi di rendita catastale - Art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993 - Criterio del costo contabile - Applicabilità - Presupposti - Requisito della "distinta contabilizzazione" - Necessità - Nozione.
Stato
decisa il 2009-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610273-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

Ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili, il criterio del costo contabile di costruzione, stabilito nell'art. 5, comma terzo, del d.lgs. n. 504 del 1992, si applica ai fabbricati adibiti ad attività industriali e commerciali, non ancora iscritti in catasto con attribuzione di rendita, che siano classificabili interamente nella categoria "D", purché siano distintamente contabilizzati. Tale ultimo requisito sussiste quando i fabbricati siano iscritti nei registri aziendali in relazione al solo prezzo di acquisto dell'immobile ed all'ammontare delle eventuali spese incrementative, senza cumulativamente ricomprendere il valore di altri beni non assoggettabili all'imposta (ad esempio, macchinari, scorte etc). Nessun rilievo ha, invece, la circostanza che il valore contabile dell'immobile-opificio, se diviso in diverse unità immobiliari, sia partitatamente iscritto nei libri aziendali particella per particella.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)