Sez. 1, Sentenza n. 2658 del 10/02/2016 (Rv. 638588 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NON DEFINITIVA (O PARZIALE) | Sentenza non definitiva sull'"an debeatur" - Appello - Cognizione del giudice del gravame - Limiti - Fattispecie.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NON DEFINITIVA (O PARZIALE)
Nell'ipotesi di appello avverso sentenza non definitiva sull'"an debeatur" (nella specie, in tema di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società), la riforma della pronunzia impugnata non consente al giudice del gravame di estendere la propria cognizione alle altre questioni che il giudice "a quo" ha riservato al giudizio innanzi a sé (nella specie, la determinazione del "quantum debeatur"), giacché la sentenza di riforma si inserisce immediatamente, con il suo contenuto decisorio parziale, nel processo eventualmente sospeso od ancora pendente davanti a quel giudice, determinando l'automatica caducazione della sentenza definitiva sul "quantum" eventualmente intervenuta, anche in caso di suo formale passaggio in giudicato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 277 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)