Sez. L, Sentenza n. 8440 del 27/05/2003 (Rv. 563627 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE | Cassazione con rinvio di sentenza non definitiva sull'"an" - Effetti - Caducazione della sentenza sul "quantum" - Ricorso per cassazione avverso tale sentenza - Ammissibilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE
La cassazione, anche se con rinvio, della sentenza non definitiva, che abbia pronunziato positivamente sull'"an debeatur", comporta la caducazione della sentenza sul "quantum", dipendendo quest'ultima totalmente dalla prima, una volta annullata la pronunzia sull'"an", resta definitivamente privata del proprio fondamento logico - giuridico, che non può essere mai sostituito "ex post dalla nuova pronunzia emessa in sede di rinvio, neppure se in quest'ultimo giudizio venga emessa una sentenza contenente statuizioni analoghe a quelle recate dalla sentenza cassata; pertanto, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza definitiva sul "quantum", dopo che quella non definitiva sull'"an" sia stata caducata, in quanto cassata, sia pure con rinvio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 398
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)