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Sez. 2, Sentenza n. 8098 del 09/08/1990 (Rv. 468736 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - SOTTOSCRIZIONE DELLA PARTE - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1990-08-09
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468736-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - SOTTOSCRIZIONE DELLA PARTE - SUFFICIENZA.*

La procura speciale, conferita al difensore in calce o a margine degli Atti indicati nel terzo comma dell'art. 83 cod. proc. civ., non richiede forme solenni o tassative e, pertanto, la pura e semplice esistenza in calce o a margine dell'atto (nella specie di appello) della sottoscrizione della parte, seguita da quella del procuratore, ben può valere, tenuto conto delle circostanze concrete, a rivelare la volontà della parte stessa di conferire a quel difensore la procura a compiere l'atto, mentre la sottoscrizione del procuratore può avere contemporaneamente la duplice finalità di autenticare la firma del cliente e di sottoscrizione dell'atto in sè. (Conf 4091/78, mass n 393705).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)