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Sez. 3, Sentenza n. 24046 del 28/04/2006 Cc. (dep. 12/07/2006) Rv. 234473 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Terre e rocce da scavo - Disciplina di cui alla legge n. 443 del 2001 - Ambito di riferibilità - Individuazione.
Stato
decisa il 2006-04-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234473-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In tema di gestione dei rifiuti, l'art. 1, comma diciassettesimo della legge 21 dicembre 2001 n. 443 (cosiddetto legge obiettivo), ai sensi del quale non costituiscono rifiuti le terre e rocce da scavo, anche quando contaminate durante il ciclo produttivo, esclude la natura di rifiuto anche per tutti i materiali, ancorché inquinanti, la cui utilizzazione si è resa necessaria per procedere materialmente alle attività di escavazione, perforazione e costruzione di gallerie.

Riferimenti normativi: Legge 21/12/2001 num. 443 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)