Sez. 3, Sentenza n. 24046 del 28/04/2006 Cc. (dep. 12/07/2006) Rv. 234473 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Terre e rocce da scavo - Disciplina di cui alla legge n. 443 del 2001 - Ambito di riferibilità - Individuazione.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di gestione dei rifiuti, l'art. 1, comma diciassettesimo della legge 21 dicembre 2001 n. 443 (cosiddetto legge obiettivo), ai sensi del quale non costituiscono rifiuti le terre e rocce da scavo, anche quando contaminate durante il ciclo produttivo, esclude la natura di rifiuto anche per tutti i materiali, ancorché inquinanti, la cui utilizzazione si è resa necessaria per procedere materialmente alle attività di escavazione, perforazione e costruzione di gallerie.
Riferimenti normativi: Legge 21/12/2001 num. 443 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)