Sez. 3, Sentenza n. 7430 del 15/01/2002 Ud. (dep. 26/02/2002) Rv. 221383 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Smaltimento di rifiuti - Attività di demolizione e costruzione di edifici - Applicabilità delle disposizioni di cui al D. Lgs n. 22 del 1997 - Questione di legittimità costituzionale per disparità di trattamento con la disciplina per le terre e rocce da scavo di cui alla legge n. 443 del 2001 - Manifesta infondatezza - Fondamento.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
È manifestamente infondata in relazione all'art. 3 Cost. la questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 51 del D. Lgs 5 febbraio 1997 n. 22, ove definisce quali rifiuti e li sottopone alla conseguente disciplina i materiali derivanti dall'attività di demolizione e costruzione di edifici per la prospettata disparità di trattamento con le terre e le rocce da scavo, anche quando contaminate, escluse dall'art. 1, comma 17 della legge 21 dicembre 2001 n. 443 (delega al governo in materia di infrastrutture ed insediamenti strategici- cd. legge obiettivo) dall'ambito dei rifiuti, nonostante la maggiore pericolosità ambientale di queste ultime, atteso che si tratta di attività e materiali ontologicamente diversi, la cui diversità giustifica la differente disciplina adottata dal legislatore nell'ambito del proprio potere discrezionale.
Riferimenti normativi: Legge 21/12/2001 num. 443 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51, Costituzione art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)