Sez. 2, Sentenza n. 1915 del 26/05/1976 (Rv. 380711 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITA SISMICHE - INTERVALLI DI ISOLAMENTO - IDONEA CHIUSURA - PER IMPEDIMENTO DEL TRANSITO PUBBLICO - DIRITTO DELLA PA E DEGLI INTERESSATI - SUSSISTENZA - LARGHEZZA DELLE STRADE PUBBLICHE - INSUSSISTENZA DELL'OBBLIGO.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITA SISMICHE - INTERVALLI DI ISOLAMENTO - IDONEA CHIUSURA - PER IMPEDIMENTO DEL TRANSITO PUBBLICO - DIRITTO DELLA PA E DEGLI INTERESSATI - SUSSISTENZA - LARGHEZZA DELLE STRADE PUBBLICHE - INSUSSISTENZA DELL'OBBLIGO.*
Qualora fra due edifici fronteggiantisi sia stato lasciato uno spazio libero, appartenente a privati, destinati ad uso privato e di larghezza conforme a quella prescritta per gli intervalli di isolamento, la norma del quarto comma dell'art 6 della legge n 1684 del 1962 sull'edilizia nelle zone sismiche consente agli interessati ed alla pubblica amministrazione di pretendere, in ogni momento, che tale spazio venga munito di idonea chiusura per impedire il pubblico transito, ma non che l'uno o entrambi gli edifici vengano arretrati fino a raggiungere la larghezza prescritta dalla stessa legge per le strade pubbliche o soggette al pubblico transito. (V 2143/67, mass n 329281).*
Riferimenti normativi: Legge 25/11/1962 num. 1684 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)