Sez. 2, Sentenza n. 2143 del 06/09/1967 (Rv. 329281 - 01)
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITA SISMICHE - DISTANZA LEGALE TRA EDIFICI - FINALITA - ESISTENZA DI UNA STRADA PUBBLICA TRA I DUE EDIFICI - IRRILEVANZA.*
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITA SISMICHE - DISTANZA LEGALE TRA EDIFICI - FINALITA - ESISTENZA DI UNA STRADA PUBBLICA TRA I DUE EDIFICI - IRRILEVANZA.*
Nelle zone sismiche la distanza legale tra edifici e diretta a tutelare l'integrita della proprieta edilizia contro il pericolo di crollo degli edifici vicini per effetto di movimenti tellurici. Poiche tale pericolo, ovviamente proporzionale alla vicinanza dei fabbricati, non viene meno per il fatto che questi siano separati da una pubblica strada, e da ritenere che in tal caso, persistendo la ratio legis, non venga meno la tutela apprestata contro il pericolo con la imposizione delle distanze in parola, e che, pertanto, debba riconoscersi al proprietario frontista il potere di far valere dette distanze con l'Azione di riduzione in pristino. In contrario non rileva che la legge detti contestualmente una obiettiva disciplina della larghezza delle strade e degli spazi comunque non sottratti, mediante chiusura, al pubblico transito, stabilendo tale larghezza in misura minima superiore a quella degli intervalli di regolamento ne che di tale normativa il frontista possa avvalersi per chiedere il risarcimento del danno derivatogli dalla violazione della medesima. Infatti, non e l'esistenza o il contenuto di detta diversa disciplina, diretta alla protezione dell'incolumita pubblica, a condizionare l'applicabilita delle norme sugli intervalli di isolamento nell'ipotesi considerata, applicabilita che dipende unicamente dalla ratio delle norme stesse mentre l'Azione data al privato per la reintegrazione del suo patrimonio leso in conseguenza della violazione di quelle maggiori distanze non elide ne assorbe lo specifico e ben piu efficace rimedio a lui dato contro la violazione delle minori distanze stabilite a protezione diretta del suo diritto di proprieta. (Cfr. 601 e 225-63, 1522-61, 1362-60).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 879
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)