Sez. 2, Sentenza n. 1797 del 09/05/1977 (Rv. 385531 - 01)
DIRITTI REALI- SERVITU - PREDIALI - SERVITU COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - IN GENERE - DEDUZIONE, DA PARTE DEL CONVENUTO NEL GIUDIZIO PER LA COSTITUZIONE DI UN PASSO COATTIVO, DELL'AVVENUTA USUCAPIONE A FAVORE DELL'ATTORE DI UNA SERVITU DI PASSAGGIO SU ALTRO FONDO - AMMISSIBILITA.*
DIRITTI REALI- SERVITU - PREDIALI - SERVITU COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - IN GENERE - DEDUZIONE, DA PARTE DEL CONVENUTO NEL GIUDIZIO PER LA COSTITUZIONE DI UN PASSO COATTIVO, DELL'AVVENUTA USUCAPIONE A FAVORE DELL'ATTORE DI UNA SERVITU DI PASSAGGIO SU ALTRO FONDO - AMMISSIBILITA.*
La parte convenuta in giudizio per la Costituzione di una servitu coattiva di passaggio e legittimata ad eccepire che l'attore ha gia la possibilita di godere di una servitu di passaggio su altro fondo, per averne acquistato il relativo diritto mediante usucapione.La finalita di tale contestazione, invero, non consiste in un accertamento con effetti costitutivi dell'avvenuta usucapione della servitu sul fondo di un terzo estraneo al giudizio, ma si risolve essenzialmente nella verifica della Mancanza dei presupposti di legge per l'accoglimento della domanda.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1031, Cod. Civ. art. 1051, Cod. Civ. art. 1052 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1061, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)