Sez. 2, Sentenza n. 2218 del 14/06/1976 (Rv. 381015 - 01)
CAPACITA DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - PATRIA POTESTA - RAPPRESENTANZA E AMMINISTRAZIONE - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE - RESISTENZA ALLE AZIONI GIUDIZIARIE CONTRO IL FIGLIO MINORE - NECESSITA DELL'AUTORIZZAZIONE - ESCLUSIONE.*
CAPACITA DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - PATRIA POTESTA - RAPPRESENTANZA E AMMINISTRAZIONE - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE - RESISTENZA ALLE AZIONI GIUDIZIARIE CONTRO IL FIGLIO MINORE - NECESSITA DELL'AUTORIZZAZIONE - ESCLUSIONE.*
L'espressione 'promuovere giudizì, contenuta nell'art 320 cod civ, in materia di rappresentanza del figlio minore, si riferisce esclusivamente alle ipotesi in cui il genitore esercente la patria potesta intenda rendersi attore in giudizio. Cosi, l'autorizzazione dell'autorita giudiziaria non e necessaria quando detto genitore voglia resistere alle azioni giudiziarie da altri proposte e che coinvolgono diritti patrimoniali del figlio minorenne.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 320 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)