Sez. 2, Sentenza n. 4016 del 27/02/2004 (Rv. 570644 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA - IMPOSSIBILITÀ - PARZIALE | Risoluzione per impossibilità sopravvenuta - Presupposti - Imprevedibilità dell'evento sopravvenuto, esclusione di ogni colpa imputabile al debitore - Fattispecie in tema di rinnovo della licenza alberghiera per un numero ridotto di posti letto.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA - IMPOSSIBILITÀ - PARZIALE
Può farsi ricorso all'istituto della risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta solo qualora la circostanza sopravvenuta (la quale deve rivestire i caratteri della assolutezza e dell'oggettività) non sia prevedibile al momento della conclusione del contratto, sì da escludere qualsiasi profilo di colpa imputabile (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che la corte di merito fosse incorsa in violazione di legge sotto il profilo della erronea applicazione dell'art. 1464 cod.civ., avendo ritenuto configurabile un'ipotesi di impossibilità - parziale - sopravvenuta in una vendita di una struttura alberghiera constante di 19 posti - letto in relazione alla quale, successivamente al trasferimento della proprietà, il Comune aveva rilasciato una licenza per soli 13 posti letto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1464, Cod. Civ. art. 1472
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)