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Sez. 1, Sentenza n. 6503 del 16/07/1997 (Rv. 506038 - 01)

TITOLI DI CREDITO - CIRCOLAZIONE (IN GENERALE) - ECCEZIONI OPPONIBILI | Eccezioni derivanti da rapporti extracartolari - "Exceptio doli" - Sua opponibilità al prenditore del titolo - Presupposti.
Stato
decisa il 1997-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506038-01

TITOLI DI CREDITO - CIRCOLAZIONE (IN GENERALE) - ECCEZIONI OPPONIBILI

In tema di opponibilità, al portatore del titolo, di eccezioni fondate su rapporti personali con il traente, "l'exceptio doli" concerne un comportamento che deve riscontrarsi al momento di negoziazione del titolo stesso e non successivamente (principio affermato in un caso in cui l'istituto bancario, successivamente alla negoziazione del titolo, aveva eseguito il pegno su merci che sapeva già vendute al trattario).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1993, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)