Sez. 1, Sentenza n. 6503 del 16/07/1997 (Rv. 506038 - 01)
TITOLI DI CREDITO - CIRCOLAZIONE (IN GENERALE) - ECCEZIONI OPPONIBILI | Eccezioni derivanti da rapporti extracartolari - "Exceptio doli" - Sua opponibilità al prenditore del titolo - Presupposti.
TITOLI DI CREDITO - CIRCOLAZIONE (IN GENERALE) - ECCEZIONI OPPONIBILI
In tema di opponibilità , al portatore del titolo, di eccezioni fondate su rapporti personali con il traente, "l'exceptio doli" concerne un comportamento che deve riscontrarsi al momento di negoziazione del titolo stesso e non successivamente (principio affermato in un caso in cui l'istituto bancario, successivamente alla negoziazione del titolo, aveva eseguito il pegno su merci che sapeva già vendute al trattario).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1993, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)