Sez. 1, Sentenza n. 5670 del 19/06/1996 (Rv. 498189 - 01)
TITOLI DI CREDITO - CIRCOLAZIONE (IN GENERALE) - ECCEZIONI OPPONIBILI | Eccezioni derivanti da rapporti extracartolari intercorsi con il girante e con i precedenti possessori - Opponibilità al giratario - Condizioni.
TITOLI DI CREDITO - CIRCOLAZIONE (IN GENERALE) - ECCEZIONI OPPONIBILI
Il disposto dell'art. 21 della legge cambiaria e dell'art. 1993, comma secondo, cod. civ., va inteso nel senso che, ai fini dell'opponibilità al giratario delle eccezioni derivanti da rapporti extracartolari intercorsi con il girante e con i precedenti possessori, non occorre la collusione fra detti soggetti, ma è sufficiente che il giratario abbia acquistato il titolo con l'intenzione di danneggiare il debitore, privandolo di quelle eccezioni che avrebbe potuto opporre al girante con la conoscenza del danno che il debitore avrebbe subito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1993, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)