Sez. 3, Sentenza n. 5156 del 06/04/2001 (Rv. 545698 - 01)
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE | Potere degli ordini professionali di emanare norme interne di deontologia vincolanti per gli iscritti - Sussistenza - Valutazione negativa, rispetto al decoro professionale, della partecipazione ad un determinato concorso - Configurabilità - Diffida (nella specie impartita dal Consiglio nazionale degli architetti) ad astenersi da tale partecipazione - Inosservanza - Conseguenze - Illecito disciplinare - Sussistenza.
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE
Il potere degli ordini professionali di emanare, nell'esercizio delle proprie attribuzioni di autoregolamentazione, norme interne di deontologia vincolanti per gli iscritti (potere discendente, per gli architetti, dall'art. 5, n. 4, della legge 24 giugno 1923, n. 1395, e dagli artt. 37, 43 e 45 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537), implica anche la facoltà di valutazione negativa, rispetto al decoro della professione, della partecipazione ad un determinato concorso (nella specie: a carattere nazionale), e, quindi, rende legittima la diffida ad astenersi da tale partecipazione, che venga impartita, in esito a quella valutazione, dal consiglio nazionale, senza che il giudizio di valore ad essa sotteso sia in alcun modo sindacabile dall'iscritto, con la consequenziale configurabilità di illecito disciplinare in caso di inosservanza della diffida medesima.
Riferimenti normativi: Legge 24/06/1923 num. 1395 art. 5, Regio Decr. 23/10/1925 num. 2537 art. 37, Regio Decr. 23/10/1925 num. 2537 art. 43, Regio Decr. 23/10/1925 num. 2537 art. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)