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Sez. 2, Sentenza n. 2543 del 15/07/1968 (Rv. 334993 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO- LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - PASSIVA - DOMANDE ESORBITANTI DALLE ATTRIBUZIONI DELL'AMMINISTRATORE - NOTIZIA ALL'ASSEMBLEA - MANCANZA - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE DELL'AMMINISTRATORE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1968-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334993-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO- LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - PASSIVA - DOMANDE ESORBITANTI DALLE ATTRIBUZIONI DELL'AMMINISTRATORE - NOTIZIA ALL'ASSEMBLEA - MANCANZA - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE DELL'AMMINISTRATORE - ESCLUSIONE.*

Per quanto attiene alle domande giudiziali proposte contro il condominio e concernenti le parti comuni dell'edificio, l'art. 1131, secondo comma, cod.civ.attribuisce la rappresentanza passiva all'amministratore e non ai singoli partecipanti alla comunione e cio anche nel caso in cui le domande esorbitino dai limiti delle attribuzioni fissati dall'art. 1130. E, se e vero che, in questa ipotesi, l'amministratore e obbligato ad informare senza indugio l'assemblea dei condomini, e altrettanto vero che l'eventuale mancata osservanza di tale Obbligo non vale in nessun caso a privare l'amministratore della legittimazione passiva processuale che la legge gli conferisce.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)