Sez. 2, Sentenza n. 460 del 22/02/1971 (Rv. 350069 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - NOTIZIA ALL'ASSEMBLEA - INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO - RILEVANZA SULLA LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - ESCLUSIONE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - NOTIZIA ALL'ASSEMBLEA - INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO - RILEVANZA SULLA LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - ESCLUSIONE.*
L'amministratore del condominio e passivamente legittimato a rappresentare in giudizio il condominio stesso, con riguardo a domande concernenti le parti comuni dell'edificio, nonche a proporre impugnazione contro le sentenze sfavorevoli emesse nel giudizio in cui e stato partè e cio indipendentemente dall'ottemperanza all'Obbligo impostogli dall'art 1131 cod civ, comma terzo, (di darne notizia senza indugio all'assemblea dei condomini) che, di natura puramente interna, non si riflette sulla rappresentanza in giudizio. (V 2543'68, mass n 334993).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1131
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)