diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 1332 del 17/03/1989 (Rv. 462185 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - DOMANDA DI PAGAMENTO DEL PREZZO DI BENI MOBILI PROPOSTA DAL VENDITORE ITALIANO NEI CONFRONTI DEL COMPRATORE DOMICILIATO IN UNO STATO DELLA CEE - CRITERIO DI COLLEGAMENTO DEL LUOGO DI ADEMPIMENTO EX ART. 5 N. 1 DELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968 - ADESIONE DELLO STATO ESTERO ANCHE ALLA CONVENZIONE DELL'AJA DELL'1 LUGLIO 1964 - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1989-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462185-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - DOMANDA DI PAGAMENTO DEL PREZZO DI BENI MOBILI PROPOSTA DAL VENDITORE ITALIANO NEI CONFRONTI DEL COMPRATORE DOMICILIATO IN UNO STATO DELLA CEE - CRITERIO DI COLLEGAMENTO DEL LUOGO DI ADEMPIMENTO EX ART. 5 N. 1 DELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968 - ADESIONE DELLO STATO ESTERO ANCHE ALLA CONVENZIONE DELL'AJA DELL'1 LUGLIO 1964 - EFFETTI.*

Con riguardo a domanda di pagamento del prezzo di beni mobili materiali, proposta dal venditore italiano nei confronti del compratore domiciliato in uno stato della CEE, ed al fine della Determinazione della giurisdizione secondo il criterio di collegamento del luogo in cui deve essere adempiuta l'obbligazione, previsto dall'art. 5 n. 1 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (resa esecutiva con legge 21 giugno 1971 n. 804), l'aderenza di detto stato estero anche alla convenzione dell'Aja sulle vendite internazionali di detti mobili, stipulata l'1 luglio 1964 e resa esecutiva con legge 21 giugno 1971 n. 816, comporta che l'indicato luogo deve essere identificato con il domicilio o la residenza abituale del venditore (ove il prezzo non debba essere pagato contro consegna della cosa o di documenti), trovando in proposito applicazione l'art. 59 della seconda convenzione, che prevale sulla diversa regola posta dalla prima (Determinazione del luogo medesimo sulla base del diritto internazionale privato dell'ordinamento cui appartiene il giudice adito). (Conf 3376/86, mass n 446335).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 4, Tratt. Internaz. 01/07/1964 num. 59, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 5, Legge 21/06/1971 num. 804, Legge 21/06/1971 num. 816

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)