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Sez. U, Sentenza n. 3376 del 21/05/1986 (Rv. 446335 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) IN GENERE - DOMANDA DI PAGAMENTO DEL PREZZO DOVUTO AL VENDITORE ITALIANO DAL COMPRATORE STRANIERO DOMICILIATO IN UN PAESE ADERENTE ALLA CEE - CRITERIO DI COLLEGAMENTO EX ART. 5 N. 1 DELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES 27 SETTEMBRE 1968 - INDIVIDUAZIONE DEL LUOGO DI ADEMPIMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1986-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446335-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) IN GENERE - DOMANDA DI PAGAMENTO DEL PREZZO DOVUTO AL VENDITORE ITALIANO DAL COMPRATORE STRANIERO DOMICILIATO IN UN PAESE ADERENTE ALLA CEE - CRITERIO DI COLLEGAMENTO EX ART. 5 N. 1 DELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES 27 SETTEMBRE 1968 - INDIVIDUAZIONE DEL LUOGO DI ADEMPIMENTO - CRITERI.*

Con riguardo alla domanda di pagamento del prezzo, proposta dal venditore italiano nei confronti del compratore straniero domiciliato in un Paese aderente alla CEE, ed al fine della Determinazione della giurisdizione secondo il criterio di collegamento di cui all'art. 5 n. 1 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (resa esecutiva con legge 21 giugno 1971 n. 804), cioè secondo il luogo in cui deve essere adempiuta l'obbligazione corrispondente al diritto fatto valere dall'attore, l'individuazione di tale luogo deve essere effettuata secondo le norme del diritto internazionale privato del giudice adito, salvo che si tratti di vendita di cose mobili fra soggetti domiciliati in paesi aderenti anche alla convenzione dell'Aja dell'1 luglio 1964 (resa esecutiva con legge 21 giugno 1971 n. 816), atteso che, in tale ipotesi, trova applicazione l'art. 59 di detta ultima convenzione, il quale fissa l'indicato luogo nel domicilio o nella residenza abituale del venditore (ovvero, nel caso di pagamento contro consegna della cosa o dei documenti, nel luogo della consegna stessa). (V 3146/83, mass n 428057; (V 5240/81, mass n 416604).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 4, Tratt. Internaz. 01/07/1964 num. 59, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 5, Legge 21/06/1971 num. 804, Legge 21/06/1971 num. 816

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)