Sez. 5 - , Sentenza n. 5648 del 02/03/2020 (Rv. 657376 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Concorso di violazioni e continuazione - Avvisi contenenti irrogazioni di sanzioni della stessa indole - Separati processi - Determinazione della sanzione complessiva - Competenza - Limiti - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, in caso di processi separati relativi ad avvisi contenenti irrogazione di sanzioni della stessa indole, commesse in periodi di imposta diversi, l'ultimo giudice è competente a rideterminare la "sanzione complessiva" fino a che le precedenti sentenze non siano passate in giudicato. (Fattispecie in tema di sanzioni, irrogate per periodi d'imposta diversi, originate tutte dal recupero di base imponibile effettuato in dipendenza della pattuizione contenuta nel medesimo contratto: in applicazione del principio, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza della CTR che aveva annullato la sanzione irrogata per l'ultima annualità oggetto di contestazione).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 12 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)