Sez. T, Ordinanza n. 6441 del 18/03/2026 (Rv. 678157-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Concorso di violazioni e continuazione - Avvisi contenenti irrogazioni di sanzioni della stessa indole - Impugnazione in distinti giudizi - Determinazione della sanzione complessiva - Competenza - Giudice dell'ultimo processo - Limiti.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, in caso di giudizi separati relativi ad avvisi contenenti irrogazione di sanzioni della stessa indole, commesse in periodi di imposta diversi, l'ultimo giudice รจ competente a rideterminare la "sanzione complessiva" fino a che le precedenti sentenze non siano passate in giudicato.
Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 12 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)