Sez. 3, Sentenza n. 5837 del 13/01/2010 Ud. (dep. 12/02/2010) Rv. 246192 - 01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO NOTTURNO | Abrogazione dell'art. 89, comma secondo, lett. a), D.Lgs. n. 626 del 1994 - "Abolitio criminis" del reato ex art. 5 D.Lgs. n. 532 del 1999 - Esclusione - Ragioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO NOTTURNO
L'omessa sottoposizione dei lavoratori notturni agli accertamenti di salute periodici previsti per legge continua ad integrare il reato di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 532 del 1999 nonostante l'intervenuta abrogazione, ad opera dell'art. 304 del D.Lgs. n. 81 del 2008, della disposizione sanzionatoria dell'art. 89, comma secondo, lett. a), del D.Lgs. n. 626 del 1994, avendo natura meramente recettizia il rinvio effettuato a tale ultima norma dall'art. 12 del D.Lgs. n. 532 del 1999.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 89 com. 2 lett. A, Decreto Legisl. 26/11/1999 num. 532 art. 5, Decreto Legisl. 26/11/1999 num. 532 art. 12, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 304
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)