Sez. 3, Sentenza n. 9873 del 08/10/1990 (Rv. 469410 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - MANCATA CORRESPONSIONE DEL CANONE PATTUITO - INADEMPIMENTO COLPEVOLE - PENDENZA DI GIUDIZIO DI ADEGUAMENTO DEL CANONE - ININFLUENZA.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - MANCATA CORRESPONSIONE DEL CANONE PATTUITO - INADEMPIMENTO COLPEVOLE - PENDENZA DI GIUDIZIO DI ADEGUAMENTO DEL CANONE - ININFLUENZA.*
In tema di locazione di immobili urbani, la mancata corresponsione (anche in parte) dei canoni pattuiti attuata unilateralmente dal conduttore concreta un'ipotesi di ragion fattasi, dando luogo ad un vero e proprio inadempimento colpevole, in relazione a quel dovere dell'esatto e puntuale adempimento del contratto stipulato e della principale obbligazione con esso prevista, da cui il conduttore stesso può venire esentato non dalla mera pendenza del giudizio di adeguamento del canone, bensì solo dalla definitiva soluzione in suo favore di tale giudizio. (Conf 4382/87, mass n 453118).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)