Sez. 3, Sentenza n. 4382 del 13/05/1987 (Rv. 453118 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - MANCATA CORRESPONSIONE, ANCHE PARZIALE, DEI CANONI PATTUITI - INADEMPIMENTO COLPEVOLE - CONFIGURABILITÀ.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - MANCATA CORRESPONSIONE, ANCHE PARZIALE, DEI CANONI PATTUITI - INADEMPIMENTO COLPEVOLE - CONFIGURABILITÀ.*
In tema di locazione di immobili urbani la mancata corresponsione (anche in parte) dei canoni pattuiti attuata unilateralmente dal conduttore concreta un'ipotesi di ragion fattasi, dando luogo ad un vero e proprio inadempimento colpevole, in relazione a quel dovere dell'esatto e puntuale adempimento del contratto stipulato e della principale obbligazione con esso prevista, da cui il conduttore stesso può venire esentato non dalla mera pendenza del giudizio di adeguamento del canone, bensì solo dalla definitiva soluzione in suo favore di tale giudizio. (V 4444/85, mass n 441905; (V 2580/85, mass n 440387; (V 5384/84, mass n 437092; (Conf 1777/83, mass n 426627).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1587, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)