Sez. 6, Sentenza n. 10411 del 05/04/1987 Ud. (dep. 07/10/1987) Rv. 176776 - 01
PROVA PENALE - IMPUTATO - INTERROGATORIO IN GENERE - IMPUTATO DI REATI CONNESSI - INTERROGATORIO LIBERO - NATURA - INTERROGATORIO SENZA GIURAMENTO - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
PROVA PENALE - IMPUTATO - INTERROGATORIO IN GENERE - IMPUTATO DI REATI CONNESSI - INTERROGATORIO LIBERO - NATURA - INTERROGATORIO SENZA GIURAMENTO - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
L'interrogatorio libero di persona imputata di reati connessi, previsto dall'art. 348 bis cod. proc. pen., è un istituto di diritto processuale di natura ibrido, imposto dalla progressiva valutazione normativa della connessione e dalla sua influenza sulla Competenza; esso contiene in sè caratteristiche proprie dell'esame testimoniale e dell'interrogatorio da cui ripete non solo le garanzie formali ma anche aspetti essenziali. Ne consegue che la dichiarazione resa ai sensi della predetta norma ha la stessa efficacia probatoria di quella riconosciuta alle dichiarazioni rese dagli imputati rispetto ai fatti di cui sono chiamati a rispondere altre persone, imputate del medesimo reato o di un reato connesso e nessuna nullità è prevista in caso di interrogatorio senza prestazione di giuramento da parte di soggetto a carico del quale si proceda unitamente e non separatamente circa i fatti oggetto del procedimento, in cui viene espletata.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 348 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)