Sez. L, Sentenza n. 3273 del 27/05/1982 (Rv. 421236 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO "IN ITINERE" - INDENNIZZABILITÀ - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO "IN ITINERE" - INDENNIZZABILITÀ - CONDIZIONI.*
L'infortunio in itinere, per il quale la vigente legislazione non prevede una generale tutela assicurativa, è pur tuttavia indennizzabile quando il suo verificarsi è strettamente connesso con la prestazione dell'attività lavorativa, ciò che deve ritenersi, in particolare, allorché al rischio gravante su qualsiasi utente della strada si aggiunge un quid pluris specificante, come la Mancanza di mezzi pubblici di trasporto e la particolare necessità di servirsi di un mezzo proprio per la distanza del posto di lavoro e per l'impossibilità di un'idonea sistemazione in loco. (V 1708/75, mass n 375336).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)