Sez. L, Sentenza n. 1708 del 03/05/1975 (Rv. 375336 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE - RILEVANZA - CONDIZIONI - ESISTENZA DI IDONEO DORMITORIO SUL LUOGO DI LAVORO NONCHE DI NORMALI MEZZI PUBBLICI DI TRASPORTO - INFORTUNIO OCCORSO AL LAVORATORE NEL TRASFERIMENTO CON MEZZI PROPRI - INDENNIZZABILITA - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE - RILEVANZA - CONDIZIONI - ESISTENZA DI IDONEO DORMITORIO SUL LUOGO DI LAVORO NONCHE DI NORMALI MEZZI PUBBLICI DI TRASPORTO - INFORTUNIO OCCORSO AL LAVORATORE NEL TRASFERIMENTO CON MEZZI PROPRI - INDENNIZZABILITA - ESCLUSIONE.*
L'infortunio in itinere puo ritenersi connesso al rischio specifico di una prestazione lavorativa e, quindi, coperto dall'Assicurazione obbligatoria, quando il lavoratore, per recarsi sul luogo di lavoro o per allontanarsene, sia costretto a servirsi di mezzi di trasporto forniti o prescelti dal datore di lavoro, ovvero debba percorrere una strada determinata che, conducendo esclusivamente al luogo di lavoro, presenti rischi diversi da quelli delle ordinarie vie di comunicazione, ovvero infine se al rischio gravante su qualsiasi utente della strada si aggiunta un quid pluris specificante del rischio stesso, come la Mancanza di mezzi pubblici di linea ed il bisogno di servirsi di un mezzo proprio, per la distanza del posto di lavoro e l'impossibilita di una sistemazione in loco. In base a tali principi, correttamente viene esclusa l'indennizzabilita di un infortunio in itinere, occorso al dipendente nel trasferimento dal luogo di lavoro a quello di residenza, ove si accerti che il trasferimento stesso non era necessario, per essere il luogo di lavoro dotato di idoneo dormitorio, o comunque effettuabile con i normali mezzi pubblici di trasporto. (Conf 3436/73, mass n 367421).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 17/08/1935 num. 1765 art. 2 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)