Sez. 1, Sentenza n. 8337 del 14/03/1988 Ud. (dep. 22/07/1988) Rv. 178918 - 01
PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - VALUTAZIONE SULL'ATTENDIBILITÀ DEL TESTE - NECESSITÀ - RAGIONE.*
PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - VALUTAZIONE SULL'ATTENDIBILITÀ DEL TESTE - NECESSITÀ - RAGIONE.*
La ricognizione di persona, anche quando sia effettuata con le formalità prescritte dall'art. 360 cod. proc. pen. ha valore probatorio solo quando il giudice dimostri l'attendibilità del teste che ha proceduto alla ricognizione ed enunci, anche soltanto in modo sommario, le ragioni del giudizio positivo espresso nella sentenza. Tale esigenza - che è imposta in via generale dall'art. 348 e trova la sua giustificazione nel principio del libero convincimento del giudice ed in quello correlativo della ricerca della verità materiale - assume fondamentale rilievo quando il comportamento di colui che ha eseguito la ricognizione è equivoco, contraddittorio o incerto. (V mass n 159007).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 348 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 360, Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 1, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)