Sez. 1, Sentenza n. 3227 del 01/04/1994 (Rv. 486045 - 01)
Pensioni - Di guerra - In genere | Pensione indiretta per morte del coniuge conseguente ad infermità derivata da servizio in guerra - Ritardato pagamento - Risarcimento del danno da svalutazione monetaria ed interessi - Spettanza.
Pensioni - Di guerra - In genere
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 1991 - che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 442 cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede la rivalutazione automatica e la corresponsione degli interessi legali in caso di condanna al pagamento di crediti previdenziali -, anche la ritardata soddisfazione del credito di pensione indiretta, per morte del coniuge conseguente ad infermità derivata da servizio in guerra, comporta il diritto al risarcimento del danno da svalutazione monetaria ed agli interessi (con decorrenza dal rigetto della domanda di pensione in sede amministrativa), rientrando tale credito tra quelli previdenziali, aventi la funzione istituzionale di surrogare o integrare un reddito da lavoro cessato o ridotto per infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia o disoccupazione involontaria, e sussistendo la mora dell'amministrazione, il cui rifiuto ad adempiere viene superato solo attraverso il riconoscimento in sede giurisdizionale del diritto alla pensione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)