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Sez. L, Sentenza n. 6525 del 20/07/1996 (Rv. 498650 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Ritardo nel pagamento di debito previdenziale derivante da dichiarazione di illegittimità costituzionale o da legge di interpretazione autentica - Spettanza - Imputabilità soggettiva del ritardo nell'adempimento - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498650-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA

Il ritardato pagamento di un debito previdenziale determina, anche nell'ipotesi in cui esso derivi da una dichiarazione di illegittimità costituzionale ovvero da una legge di interpretazione autentica, l'obbligo dell'istituto debitore di corrispondere la rivalutazione monetaria ex artt. 429 e 442 cod. proc. civ.; questa è infatti dovuta a prescindere dall'imputabilità soggettiva del ritardo nell'adempimento, atteso che, stante la tutela attribuita ai crediti previdenziali dall'art. 38 della Costituzione, il credito dell'assicurato derivante dalla disposizione di cui all'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., costituisce una componente indefettibile del credito principale avente ad oggetto la prestazione previdenziale e quindi sussiste per il solo fatto oggettivo del ritardo, a prescindere dalla colpa del creditore. (Fattispecie anteriore alla data di entrata in vigore dell'art. 16 della legge 30 dicembre 1991 n. 412).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)