Sez. 3, Sentenza n. 22234 del 20/10/2014 (Rv. 632842 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - IN GENERE | Cessazione degli effetti della locazione - Riconoscimento dei diritti di prelazione e riscatto in favore del conduttore - Spettanza - Esclusione - Successiva detenzione di fatto dell'immobile locato - Irrilevanza.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - IN GENERE
Il diritto di prelazione e il diritto di riscatto, di cui agli artt. 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392, non competono alla parte conduttrice una volta che siano cessati gli effetti del contratto di locazione, risultando irrilevante, al riguardo, la sua eventuale successiva posizione di detentrice di fatto dell'immobile già oggetto della locazione.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)