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Sez. 3, Sentenza n. 27666 del 21/11/2008 (Rv. 605831 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - IN GENERE | Cessazione degli effetti della locazione - Riconoscimento dei diritti di prelazione e riscatto in favore del conduttore - Spettanza - Esclusione - Successiva detenzione di fatto dell'immobile locato - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2008-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605831-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - IN GENERE

Il diritto di prelazione e il diritto di riscatto di cui agli artt. 38 e 39 della legge 27 luglio 1978 n. 392 (nonché il diritto di prelazione in favore dei conduttori di unità immobiliari ad uso residenziale di proprietà degli enti pubblici previdenziali previsto dal d.lgs. n. 104 del 1996) non competono alla parte conduttrice una volta che siano cessati gli effetti del contratto di locazione, risultando irrilevante al riguardo la sua eventuale posizione successiva di detentrice di fatto dell'immobile già oggetto della locazione.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)