diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 925 del 22/03/1969 (Rv. 339322 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - SEQUESTRO E MISURE CAUTELARI (PROVVEDIMENTI) - INESISTENZA DELLA COLPA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO- INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1969-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339322-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - SEQUESTRO E MISURE CAUTELARI (PROVVEDIMENTI) - INESISTENZA DELLA COLPA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO- INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'accertamento del giudice di merito della inesistenza della colpa ai fini della responsabilita aggravata regolata dalla norma dell'art. 96 comma secondo cod.proc.civ., costituisce giudizio di fatto insindacabile in Sede di legittimita, purche sorretto da una motivazione non affetta da vizi di logica. (V. N. 2990-68, mass. 330693 n.423-67, mass. 326347).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)