diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 11022 del 19/05/1975 Ud. (dep. 26/11/1975) Rv. 131296 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - SUBORDINAZIONE ALLA DEMOLIZIONE DI UN'OPERA COSTRUITA ABUSIVAMENTE - ILLEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1975-05-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/131296-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - SUBORDINAZIONE ALLA DEMOLIZIONE DI UN'OPERA COSTRUITA ABUSIVAMENTE - ILLEGITTIMITA.*

L'art 165 del codice penale, nella parte in cui da facolta al giudice di subordinare la sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'Obbligo delle restituzioni, non puo essere interpretato analogicamente in malam partem, nel senso di estenderne l'applicabilita anche ad attivita diverse, quale quella di demolire una costruzione abusiva, che solo impropriamente puo qualificarsi come restitutoria, specie in Mancanza della Costituzione di parte civile ad opera della pubblica amministrazione interessata alla riduzione in pristino della costruzione.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 165 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)