Sez. 3, Sentenza n. 7611 del 11/04/1984 Ud. (dep. 26/09/1984) Rv. 165778 - 01
EDILIZIA - VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - SUBORDINAZIONE ALL'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI DEMOLIZIONE DELLA COSTRUZIONE ABUSIVA - ILLEGITTIMITÀ - RAGIONI.*
EDILIZIA - VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - SUBORDINAZIONE ALL'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI DEMOLIZIONE DELLA COSTRUZIONE ABUSIVA - ILLEGITTIMITÀ - RAGIONI.*
In materia urbanistica, la sospensione condizionale della pena non può essere subordinata alla demolizione della costruzione abusiva, perché la potestà discrezionale di ordinare tale demolizione spetta al sindaco nell'ambito di una distinta Competenza. (V mass n 162769; (V mass n 159648; (V mass n 134329 antecedenti alle modifiche della legge 24 novembre 1981, n. 689; (V mass n 133955, antecedenti alle modifiche della legge 24 novembre 1981, n. 689; (V mass n 131296, antecedenti alle modifiche della legge 24 novembre 1981, n. 689; (Conf mass n 163827; (Conf mass n 160879; (Conf mass n 163826 nel senso però dell'ammissibilità della subordinazione soltanto nel caso di sussistenza di provvedimento amministrativo definitivo).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 lett. B CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 128
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)