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Sez. 1, Sentenza n. 1549 del 15/07/1965 (Rv. 312952 - 01)

TITOLI DI CREDITO - AMMORTAMENTO DEI TITOLI SMARRITI O SOTTRATTI - DENUNCIA DI SMARRIMENTO - PAGAMENTO - EFFETTO LIBERATORIO.*
Stato
decisa il 1965-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/312952-01

TITOLI DI CREDITO - AMMORTAMENTO DEI TITOLI SMARRITI O SOTTRATTI - DENUNCIA DI SMARRIMENTO - PAGAMENTO - EFFETTO LIBERATORIO.*

La denunzia di smarrimento di un titolo di credito non produce di per se stessa un effetto giuridico ostativo al pagamento dell'assegno da parte dell' ente emittente, se il pagamento segua all'adozione di cautele maggiori suggerite dalla normale prudenza, nel periodo in cui (prima della notifica del decreto di ammortamento)ha efficacia liberatorià e cio neppure in caso di accettazione dell'incarico di fare comunicazioni telegrafiche dello smarrimento alle proprie filiali, salva l'assunzione convenzionale di una diversa responsabilita.*

Riferimenti normativi: Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 86

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)