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Sez. 1, Sentenza n. 232 del 18/01/1990 (Rv. 464857 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE INTERNAZIONALE (DI MINORI) - ADOZIONE DI MINORI STRANIERI - IN GENERE - DICHIARAZIONE DI IDONEITÀ ALL'ADOZIONE DEI CONIUGI ASPIRANTI ADOTTANTI - TERMINE "MINORE" - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1990-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464857-01

ADOZIONE - ADOZIONE INTERNAZIONALE (DI MINORI) - ADOZIONE DI MINORI STRANIERI - IN GENERE - DICHIARAZIONE DI IDONEITÀ ALL'ADOZIONE DEI CONIUGI ASPIRANTI ADOTTANTI - TERMINE "MINORE" - NOZIONE.*

L'art. 30 della legge 4 maggio 1983 n. 184, nel disciplinare la richiesta dei coniugi i quali intendano adottare un minore straniero, usa il termine "un minore" non già in senso numerico, ma in senso indeterminato, atteso che l'idoneità all'adozione di bambini stranieri - differentemente da quanto avviene per gli italiani - deve essere verificata in via astratta e teorica, non essendo i minori ancora individuati, e che le adeguate indagini del tribunale per i minorenni, previste dalla disposizione citata, devono essere sostanzialmente dirette a controllare la sussistenza della capacità degli istanti di diventare genitori adottivi di minori di cittadinanza diversa, salvo che non risulti espressamente dal provvedimento del tribunale per i minorenni che il giudizio di idoneità è limitato alla adozione di un solo minore.*

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)