Sez. U, Sentenza n. 5130 del 09/06/1997 (Rv. 505031 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE INTERNAZIONALE (DI MINORI) - ADOZIONE DI MINORI STRANIERI - CONDIZIONI - IN GENERE | Differenza di età fra adottante ed adottando - Requisito relativo ex art. 6 della legge n. 184 del 1986 - Sussistenza - Necessità - Derogabilità - Condizioni - Criterio di computo - A giorni anziché ad anni solari.
ADOZIONE - ADOZIONE INTERNAZIONALE (DI MINORI) - ADOZIONE DI MINORI STRANIERI - CONDIZIONI - IN GENERE
In tema di adozione internazionale, il requisito della differenza di età previsto dall'art. 6 legge 4 maggio 1983 n. 184, ed applicabile anche all'adozione di minori stranieri, secondo cui l'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quaranta anni l'età dell'adottando (salva la deroga, nell'interesse preminente del minore, del limite della differenza massima di età con uno degli adottanti, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 303 del 1996 dichiarativa della parziale illegittimità costituzionale del cit. art. 6), se non già verificato nella fase prodromica del procedimento conclusa con il decreto di cui all'art. 30, ultimo comma della stessa legge, deve essere accertato(in base a computo da effettuarsi a giorni e non ad anni solari, dovendo escludersi la possibilità di adottare al riguardo un criterio diverso da quello operante in via generale nell'ordinamento italiano)con la pronuncia, di carattere definitivo, del decreto previsto dal successivo art. 32, ai sensi del comma 1 lett. a) di tale ultimo articolo anziché della successiva lett. c), trattandosi non di una valutazione di conformità della concreta situazione ai principi fondamentali dell'ordinamento in materia di diritto di famiglia e dei minori, o all'ordine pubblico, ma dell'applicazione di una norma imperativa che, richiamata (indirettamente) dalla lettera a) del cit. art. 32, assume valenza unitaria e generale, estesa cioè anche all'adozione internazionale.
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 6 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 30 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 32 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)