Sez. 1, Sentenza n. 891 del 09/04/1984 Cc. (dep. 28/05/1984) Rv. 164402 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - GIUDIZIO DIRETTISSIMO ATIPICO - REATI IN MATERIA DI ARMI - CONDIZIONI DI LEGITTIMITÀ.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - GIUDIZIO DIRETTISSIMO ATIPICO - REATI IN MATERIA DI ARMI - CONDIZIONI DI LEGITTIMITÀ.*
Il giudizio direttissimo atipico, obbligatoriamente imposto dallo art. 2 legge 14 ottobre 1974 n. 497 per i reati in esso previsti, tra cui quello di rapina, è svincolato da tutte le condizioni legittimanti il giudizio direttissimo tipico previsto dai commi primo e secondo dell'art. 502 cod. proc. pen., tranne quello della non necessità di speciali indagini. Da ciò discende che lo stesso rito direttissimo atipico deve essere adottato a prescindere dalla posizione processuale dello imputato, sia, cioè, esso detenuto, latitante, libero ed anche se non si presenti in dibattimento in conseguenza della "vocatio" in giudizio.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)