Sez. 1, Sentenza n. 9326 del 02/05/1990 Ud. (dep. 28/06/1990) Rv. 184728 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - PER I REATI IN MATERIA DI ARMI - NECESSITÀ DI OSSERVARE LE CONDIZIONI ED I PRESUPPOSTI DEL DIRETTISSIMO ORDINARIO - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - PER I REATI IN MATERIA DI ARMI - NECESSITÀ DI OSSERVARE LE CONDIZIONI ED I PRESUPPOSTI DEL DIRETTISSIMO ORDINARIO - ESCLUSIONE.*
Il giudizio direttissimo atipico previsto per i reati in materia di armi è svincolato dalle condizioni e dai presupposti che legittimano il procedimento direttissimo ordinario perché è imposto dalla normativa speciale. Ne consegue che è irrilevante che l'imputato non abbia reso confessione o che l'udienza per il giudizio direttissimo sia stata fissata senza il rispetto di una scadenza obbligata. (con riferimento al cod. proc. pen. del 1930 V mass n 174190; (V mass n 173416; (V mass n 169034; (V mass n 164402; (V mass n 164185).*
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 449 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 449 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 233 com. 2 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 233 com. 2 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)