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Sez. 2, Sentenza n. 1642 del 07/06/1973 (Rv. 364523 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - IN GENERE - INFERMITA RICOLLEGABILI AGLI ACCERTAMENTI COMPIUTI IN SEDE AMMINISTRATIVA - RILEVANZA - VALUTAZIONE GLOBALE DELLE INFERMITA - NECESSITA - CAPACITA DI GUADAGNO E CAPACITA DI LAVORO - DIFFERENZA.*
Stato
decisa il 1973-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364523-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - IN GENERE - INFERMITA RICOLLEGABILI AGLI ACCERTAMENTI COMPIUTI IN SEDE AMMINISTRATIVA - RILEVANZA - VALUTAZIONE GLOBALE DELLE INFERMITA - NECESSITA - CAPACITA DI GUADAGNO E CAPACITA DI LAVORO - DIFFERENZA.*

Nel giudizio promosso dall'assicurato per ottenere la pensione di invalidita sono valutabili anche le affezioni accertate nel giudizio stesso qualora siano ricollegabili al quadro patologico sintomatologicamente accertato durante la precedente fase amministrativa; inoltre occorre procedere ad una valutazione del quadro patologico nel suo complesso e non ad una semplice somma delle singole percentuali invalidanti, tenendo presente che la capacita di guadagno non coincide con la capacita di lavoro, poiche questa, pur incidendo sulla prima, non e tuttavia ad essa equivalente in quanto la riduzione della capacita di guadagno nei limiti pensionabili puo essere determinata da una riduzione della capacita lavorativa contenuta entro limiti piu ristretti. (V 2244/72, mass n 359553; 1427/72, mass n 358033; (V 649/72, mass n 356709).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 460 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)