Sez. 2, Sentenza n. 2244 del 06/07/1972 (Rv. 359553 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - DIFFERENZE DALLA CAPACITA DI LAVORO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - DIFFERENZE DALLA CAPACITA DI LAVORO.*
Agli effetti dell'art 10 del RDL 14 aprile 1939 n 636 (ora parzialmente modificato in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale 6 luglio 1971 n 160), la valutazione dell'invalidita dell'assicurato va effettuata tenendo conto delle minorazioni e infermita incidenti non solo sulla capacita di lavoro (idoneita al lavoro produttivo), ma anche sulla capacita di guadagno, la quale, pur presupponendo la prima, esprime un concetto piu ampio ed assume una diversa consistenza anche in funzione di altri fattori, soggettivi (quali il sesso, l'eta, la Costituzione fisica, le attitudini, l'acquisita esperienza professionale dell'assicurato, la sua adattabilita a lavori affini a quello espletato in precedenza o comunque conformi alle sue attitudini) od oggettivi(quali le condizioni ambientali, economico-sociali e di mercato), che possono influire sulla concreta possibilita dell'assicurato di utilizzare le sue residue energie di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini e al suo stato fisio-psichico. Pertanto e giuridicamente configurabile, in astratto, sia che la sussistenza di una grave invalidita fisica possa non comportare la riduzione della capacita di guadagno sotto il limite legale; sia che l'insorgenza di una non grave infermita possa compromettere, invece, oltre detto limite, la capacita di guadagno, in particolari situazioni di tempo, luogo e mercato. (V 1278'71, mass n 351453).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)