Sez. 1, Sentenza n. 1795 del 09/06/1972 (Rv. 358770 - 01)
SOCIETA - SOCIETA DI CAPITALI - SOCIETA PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI COSTITUZIONE - PER PUBBLICA SOTTOSCRIZIONE - PROMOTORI - OBBLIGAZIONI DEI PROMOTORI - RESPONSABILITA DEI PROMOTORI - RESPONSABILITA PERSONALE E DIRETTA - RATIFICA DELLA SOCIETA - IRRILEVANZA - LIMITI.*
SOCIETA - SOCIETA DI CAPITALI - SOCIETA PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI COSTITUZIONE - PER PUBBLICA SOTTOSCRIZIONE - PROMOTORI - OBBLIGAZIONI DEI PROMOTORI - RESPONSABILITA DEI PROMOTORI - RESPONSABILITA PERSONALE E DIRETTA - RATIFICA DELLA SOCIETA - IRRILEVANZA - LIMITI.*
Coloro i quali, avendo in animo di costituire una societa, contraggono in suo nome delle obbligazioni in vista della prossima Costituzione e del successivo conseguimento della personalita giuridica - assumono una responsabilita personale e diretta, la quale permane - salvo patto contrario - anche quando la societa abbia conseguito la personalita giuridica e ratificato le operazioni anteriormente compiute in suo nome. (V 3808'58; 131'58).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2339, Cod. Civ. art. 2338, Cod. Civ. art. 2331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)