Sez. 1, Sentenza n. 8127 del 06/09/1996 (Rv. 499505 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI COSTITUZIONE - PER PUBBLICA SOTTOSCRIZIONE - PROMOTORI - RESPONSABILITÀ DEI PROMOTORI | Obbligazioni contratte in nome della costituendo società - Responsabilità personale e diretta dei promotori - Sussistenza.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI COSTITUZIONE - PER PUBBLICA SOTTOSCRIZIONE - PROMOTORI - RESPONSABILITÀ DEI PROMOTORI
Coloro i quali contraggono obbligazioni in nome di una costituenda società di capitali assumono responsabilità personale e diretta, la quale permane, salvo patto contrario, anche quando la società abbia conseguito la personalità giuridica e ratificato le operazioni compiute anteriormente in suo nome.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2331, Cod. Civ. art. 2338, Cod. Civ. art. 2339
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)