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Sez. 1, Sentenza n. 8127 del 06/09/1996 (Rv. 499505 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI COSTITUZIONE - PER PUBBLICA SOTTOSCRIZIONE - PROMOTORI - RESPONSABILITÀ DEI PROMOTORI | Obbligazioni contratte in nome della costituendo società - Responsabilità personale e diretta dei promotori - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499505-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI COSTITUZIONE - PER PUBBLICA SOTTOSCRIZIONE - PROMOTORI - RESPONSABILITÀ DEI PROMOTORI

Coloro i quali contraggono obbligazioni in nome di una costituenda società di capitali assumono responsabilità personale e diretta, la quale permane, salvo patto contrario, anche quando la società abbia conseguito la personalità giuridica e ratificato le operazioni compiute anteriormente in suo nome.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2331, Cod. Civ. art. 2338, Cod. Civ. art. 2339

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)