Sez. L - , Ordinanza n. 19274 del 19/07/2018 (Rv. 649936 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE | Pensione di reversibilità - Criteri di calcolo - Appello - Contestazione - Ammissibilità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE
Nel rito del lavoro, la prospettazione da parte dell'INPS del corretto criterio giuridico di ricalcolo della pensione di reversibilità, attenendo ai fatti costitutivi del diritto rivendicato e non costituendo quindi eccezione in senso stretto, rappresenta una mera difesa non suscettibile, come tale, di essere considerata tardiva in sede di appello.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 21/07/1965 num. 903 art. 22 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)